Superbonus 110%

Grazie ai contributi dello Stato italiano sulla riqualificazione degli immobili, ed in particolare al SUPERBONUS 110%, si apre per i nostri clienti una grande opportunità:

  • la possibilità di mettere in sicurezza le proprie abitazioni, grazie al SISMABONUS;
  • di migliorare la prestazione energetica delle proprie case riducendo costi energetici e inquinamento ambientale.

Grazie ai contributi dello Stato italiano sulla riqualificazione degli immobili, ed in particolare al SUPERBONUS 110%, si apre per i nostri clienti una grande opportunità:

  • la possibilità di mettere in sicurezza le proprie abitazioni, grazie al SISMABONUS;
  • di migliorare la prestazione energetica delle proprie case riducendo costi energetici e inquinamento ambientale.

Il tutto a costo QUASI ZERO

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Di cosa si tratta

Il Decreto Rilancio, ex DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n° 77, ha introdotto una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico (ecobonus).

In particolare, sono stati introdotti i seguenti interventi agevolabili con il Superbonus 110%:

  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari o nelle parti comuni degli edifici;
  • l’isolamento termico delle superfici con materiali isolanti che rispettino i criteri ambientali minimi;
  • la messa in opera di soluzioni di risparmio energetico, quali pannelli solari o colonnine di ricarica per veicoli ibridi ed elettrici.

L’accesso al Superbonus 110% è consentito effettuando alcuni interventi “trainanti” ai quali è possibile abbinare quelli “trainati”, cioè tutti quegli interventi che possono essere integrati ai precedenti ed anch’essi sgravati al 110%, a patto che si ottenga un miglioramento di due classi energetiche con gli interventi trainanti.

Chi ne ha diritto

CONDOMINI

Gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini sono agevolabili. Il credito di imposta viene suddiviso tra tutti i condòmini. Non è necessario che l’unità abitativa sia destinata unicamente ad abitazione principale del proprietario.

ABITAZIONI PRIVATE

Il bonus è usufruibile anche su edifici singoli residenziali: ville o villette a schiera, non aventi caratteristiche di condominio, ma non ville signorili o castelli.

È possibile usufruire del bonus per un massimo di due edifici. Sono comprese le seconde case.

L. 77/2020 EX DL 34/2020

Condizione fondamentale per la fruizione dell’agevolazione, è il doppio salto di classe energetica da dimostrare mediante l’Ape (attestato di prestazione energetica). Nel caso in cui non sia possibile il doppio salto, è comunque necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

Chi ne ha diritto

CONDOMINI

Gli interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini sono agevolabili. Il credito di imposta viene suddiviso tra tutti i condòmini. Non è necessario che l’unità abitativa sia destinata unicamente ad abitazione principale del proprietario.

ABITAZIONI PRIVATE

Il bonus è usufruibile anche su edifici singoli residenziali: ville o villette a schiera, non aventi caratteristiche di condominio, ma non ville signorili o castelli.

È possibile usufruire del bonus per un massimo di due edifici. Sono comprese le seconde case.

L. 77/2020 EX DL 34/2020

Condizione fondamentale per la fruizione dell’agevolazione, è il doppio salto di classe energetica da dimostrare mediante l’Ape (attestato di prestazione energetica). Nel caso in cui non sia possibile il doppio salto, è comunque necessario il conseguimento della classe energetica più alta.

Tipologie di intervento

Coibentazione delle «superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo […]» (cappotto termico ndr).

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore […] o con impianti di microgenerazione […]».

Interventi sugli edifici unifamiliari per la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, […], anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici […]».

Cessione del credito anticipo-zero

La cessione del credito, prevista dal Decreto Rilancio, consente di evitare l’anticipo della spesa. Gli articoli 119 e 121 della L. 77/2020 (ex DL 34/2020) delineano la nuova disciplina di godimento “alternativo” della maxi detrazione d’imposta:

«contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti […]».

«trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti […]».

Tale meccanismo è un’importante novità, in quanto estende la precedente disciplina a riguardo e introduce la possibilità di cedere i crediti al sistema bancario e finanziario, rammentando la loro utilizzabilità in compensazione.

Per approfondimenti tecnici sul funzionamento della detrazione di imposta e della cessione del credito, consigliamo di consultare la pagina tematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile visionare le disposizioni di attuazione della L. 77/2020 (ex DL 34/2020) con provvedimento dell’8 agosto 2020, e scaricare la guida dedicata in formato PDF.

Cessione del credito anticipo-zero

La cessione del credito, prevista dal Decreto Rilancio, consente di evitare l’anticipo della spesa. Gli articoli 119 e 121 della L. 77/2020 (ex DL 34/2020) delineano la nuova disciplina di godimento “alternativo” della maxi detrazione d’imposta:

«contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti […]».

«trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti […]».

Tale meccanismo è un’importante novità, in quanto estende la precedente disciplina a riguardo e introduce la possibilità di cedere i crediti al sistema bancario e finanziario, rammentando la loro utilizzabilità in compensazione.

Per approfondimenti tecnici sul funzionamento della detrazione di imposta e della cessione del credito, consigliamo di consultare la pagina tematica sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove è possibile visionare le disposizioni di attuazione della L. 77/2020 (ex DL 34/2020) con provvedimento dell’8 agosto 2020, e scaricare la guida dedicata in formato PDF.

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